Il certificato di Esportatore autorizzato
dalla newsletter di giugno 2011


S

u questo numero vogliamo affrontare un argomento per il quale stiamo ricevendo innumerevoli richieste da parte di ditte italiane che esportano - o si apprestano a farlo - in Corea del Sud.

Ci riferiamo allo status di “Esportatore autorizzato”, indispensabile per poter usufruire delle esenzioni previste dall’accordo stesso.

Le disposizioni in materia di Esportatore Autorizzato attengono alle Regole d’Origine e sono definite nel “Protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa” annesso al testo del Trattato (Accordo di Libero Scambio fra Unione Europea e Corea del Sud).

Tale Protocollo prevede al suo art.15 che i prodotti originari dalla parte UE importati in Corea e quelli della Corea importati nella UE beneficino del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una “dichiarazione di origine” rilasciata da un esportatore ... che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

Il testo della dichiarazione è riportato nell’allegato III e recita: “l’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...”.

Ai sensi del successivo art.16, la dichiarazione di origine di cui all’art.15 del protocollo può essere compilata da un esportatore autorizzato, oppure da un qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.

La qualifica di esportatore autorizzato è specificata nel successivo art.17 che riporta: “Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (l’“esportatore autorizzato”) che esporti prodotti nel quadro del presente accordo ... L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti ...”

All’interno del medesimo articolo viene specificato che “le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano più appropriate” ed “attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

Quanto sopra riportato comporta che il certificato di esportatore autorizzato ed il relativo numero viene rilasciato dalla Autorità delle Dogane e più specificatamente, nel caso dell’Italia, dalle Autorità doganali competenti per Regione su richiesta della ditta esportatrice.

L’iter per il rilascio del certificato stesso è di loro stretta competenza; peraltro, ci risulta servano circa 60 giorni per il completamento dello stesso. In merito all’autorizzazione stessa poi, ci limitiamo a riportare quanto previsto nella Circolare del 7/12/2000 n.227 - Min. Finanze - Dip. Dogane e Servizi Doganali Ispett. la quale prevede: “si ritiene che non sia possibile rilasciare ... una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedono, nel protocollo d’origine, la figura dell’esportatore autorizzato. Per ogni nuovo accordo dovrà pertanto essere presentata, da parte del richiedente, una diversa istanza e l’Ufficio competente rilascerà la relativa autorizzazione estendendo eventualmente quella esistente, se il richiedente medesimo è già abilitato.

Merita attenzione anche quanto previsto nella circolare n.97 del 29/4/1999 dell’Agenzia delle Dogane, ripreso anche nella n.54/D dell’1/10/2004. secondo cui “occorre verificare, con cadenza regolare, l’attività dell’esportatore autorizzato al fine di controllare il corretto uso dell’autorizzazione” che pertanto può essere soggetta a verifiche periodiche.

Naturalmente siamo certi che occorrerà un certo lasso di tempo perché la regolamentazione prevista da questo FTA vada a regime; peraltro i Paesi membri UE si stanno muovendo in modo abbastanza difforme.

Per parte coreana, invece, già ben 1.000 ditte sono state certificate come “approved exporter”, pari al 70% del totale dei profitti dell’export.


Tratto dalla Newsletter del mese di giugno 2011 dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, sede di Seul

Torna all'inizio della pagina
© Valerio Anselmo